CREDITO D'IMPOSTA PER IMBALLAGGI RIUTILIZZABILI
Novità sugli emendamenti al Decreto Crescita
Un primo credito d’imposta, che arriva dalla proposta di legge sulle semplificazioni fiscali (approvata dalla Camera lo scorso 14 maggio 2019), è diretto a favorire il reso degli imballaggi di merce.
L’emendamento approvato in particolare prevede la possibilità per le imprese venditrici di merci con imballaggio di riconoscere all'impresa acquirente un abbuono, a valere sul prezzo dei successivi acquisti, in misura pari al 25% del prezzo dell’imballaggio contenente la merce stessa ed esposto nella fattura.
L’abbuono è riconosciuto all’atto della resa dell’imballaggio stesso, da effettuare non oltre un mese dall’acquisto.
All’impresa venditrice che riutilizza detti imballaggi usati ovvero che effettua la raccolta differenziata degli stessi ai fini del successivo avvio al riciclo spetterà invece un credito d’imposta di importo pari al doppio dell’importo degli abbuoni riconosciuti all’impresa acquirente, anche se da questa non utilizzati.
Il credito sarà riconosciuto fino a un importo massimo annuale di 10.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 10 milioni di euro annui per l’anno 2020, e sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione, mediante F24 (da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento), a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati riutilizzati o differenziati per il successivo riciclo gli imballaggi per i quali è stato riconosciuto l'abbuono all’impresa acquirente.
Il bonus, le cui disposizioni attuative dovranno essere emanate con decreto interministeriale (di natura non regolamentare), daadottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Crescita:
- dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito.
- non concorrerà alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP;
- non rileverà ai fini della determinazione della quota di interessi passivi deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell'art. 61 del TUIR;
- non rileverà ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell'art. 109, comma 5, del TUIR;
- non sarà soggetto al limite annuale di euro 250.000 per l’utilizzo dei crediti d’imposta (di cui all’articolo 1, comma 53, Legge n. 244/2007).
Fonte: IPSOA