CREDITO D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI PRODOTTI DA RICICLO E RIUSO
Novità sugli emendamenti al Decreto Crescita
Anche il secondo nuovo credito d’imposta, confluito nel decreto Crescita, arriva dalla proposta di legge sulle semplificazioni fiscali.
L’incentivo fiscale sarà riconosciuto alle imprese e ai soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo che acquistano:
- semilavorati o prodotti finiti derivanti, per almeno il 75% della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami ovvero dal riuso di semilavorati o di prodotti finiti;
- compost di qualità derivante dal trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti.
Il credito d’imposta, che sarà valido solo nell’anno 2020, sarà pari al 25% del costo di acquisto dei suddetti prodotti da riciclo e riuso, fino ad un importo massimo annuale di:
- 10.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo annuo di 10 milioni di euro, qualora i beni acquistati siano effettivamente impiegati nell’esercizio dell’attività economica o professionale. Il tal caso, il beneficio non sarà cumulabile con il credito d'imposta istituito dalla legge di Bilancio 2019 (art. 1, comma 73) riconosciuto alle imprese nel caso di acquisto di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica nonché per l’acquisto di imballaggi biodegradabili e compostabili o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell'alluminio;
- 5.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo annuo di 10 milioni di euro, qualora i beni acquistati non siano destinati all’esercizio dell’attività economica o professionale. In tal caso, il contributo sarà anticipato dal venditore dei beni come sconto sul prezzo di vendita e sarà a questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo.
In entrambi i casi, il credito d’imposta:
- sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione a partire dal 1° gennaio del periodo d’imposta successivo a quello di riconoscimento e non sarà soggetto al limite annuale di 250.000 per l’utilizzo dei crediti d’imposta (di cui all’articolo 1, comma 53, l. n. 244/2007). Ai fini della sua fruizione, il modello F24 dovrà essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto del versamento;
- dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui sono riconosciute;
- non concorrerà alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP;
- non rileverà ai fini della determinazione della quota di interessi passivi deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell'art. 61 del TUIR e ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell'art. 109, comma 5, del TUIR.
Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Crescita, dovranno essere definiti:
- i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura e tipologie di materie e prodotti oggetto di agevolazione,
- i criteri e le modalità di applicazione e fruizione dei crediti d’imposta, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa.
Fonte: IPSOA