NOVITA' IN PILLOLE: IL DECRETO CRESCITA E' LEGGE - ARTICOLO 1 - SUPER AMMORTAMENTO
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È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29 giugno 2019 la legge di conversione del decreto Crescita n. 58/2019.
Entrata in vigore del provvedimento a partire dal 30 giugno 2019.
Super ammortamento
Viene confermata la riattivazione del super ammortamento con tetto massimo degli investimenti complessivamente ammissibili.
L’articolo 1 del decreto Crescita, in particolare, dispone che, ai fini delle imposte sui redditi, ai titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni, che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 1° aprile 2019 fino al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020 - a condizione che, entro la data del 31 dicembre 2019, l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione - è riconosciuta una maggiorazione del costo di acquisto del 30% con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.
La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 2,5 milioni di euro.
Come già previsto dalla legge di Bilancio 2018, non sono ammissibili gli investimenti in veicoli e altri mezzi di trasporto, sia che vengano utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa (la cui deducibilità è integrale), sia che vengano usati con finalità non esclusivamente imprenditoriali.
Restano ferme anche le esclusioni disciplinate dall’articolo 1, commi 93 e 97 della legge di Stabilità 2016 (beni materiali strumentali con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%, fabbricati e costruzioni e beni indicati nella tabella di cui all’allegato 3 alla legge di Stabilità 2016).
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Fonte: IPSOA