NOVITA' IN PILLOLE: IL DECRETO CRESCITA E' LEGGE - ARTICOLO 4 - PATENT BOX
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È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29 giugno 2019 la legge di conversione del decreto Crescita n. 58/2019.
Entrata in vigore del provvedimento a partire dal 30 giugno 2019.
Patent box
Via libera definitivo anche alla semplificazione della procedura di fruizione del Patent box.
In particolare, l’articolo 4 introduce, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge (quindi, dal 2019 per i soggetti per periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), la possibilità per i soggetti titolari di reddito di impresa che optano per il regime agevolativo del Patent box di scegliere, in alternativa alla procedura di ruling (ovvero mediante accordo preventivo e in contraddittorio con l’Agenzia delle entrate), di autodeterminare il reddito agevolabile in dichiarazione.
La possibilità di accedere alla nuova modalità di fruizione del beneficio si applica anche nel caso in cui sia in corso la procedura di ruling a condizione che il relativo accordo non si sia ancora perfezionato e purché il contribuente comunichi all'Agenzia delle Entrate di voler rinunciare alla procedura.
In entrambi i casi, i contribuenti dovranno ripartire la variazione in diminuzione in 3 quote annuali di pari importo da indicare nella dichiarazione dei redditi e dell’IRAP relativa al periodo di imposta in cui viene esercitata tale opzione e in quelle relative ai 2 periodi d’imposta successivi.
I soggetti che esercitano l’opzione dovranno indicare le informazioni necessarie alla predetta determinazione del reddito agevolabile in un’idonea documentazione predisposta in un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che dovrà essere emanato entro 30 luglio 2019 (90 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Crescita, avvenuta il 1° maggio 2019), con il quale saranno, altresì, definite le ulteriori disposizioni attuative.
In caso di rettifica del reddito indicato in dichiarazione come agevolabile, con conseguente determinazione di maggiore imposta ovvero di una differenza del credito spettante, non trova applicazione la sanzione per infedele dichiarazione (di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 471/1997) qualora il contribuente consegni all'Amministrazione finanziaria (nel corso di accessi, ispezioni, verifiche o di altra attività istruttoria) la documentazione predisposta idonea a consentire il riscontro della corretta determinazione della quota di reddito escluso sia con riferimento all'ammontare dei componenti positivi di reddito sia con riferimento ai criteri ed alla individuazione di componenti negativi riferibili ai predetti componenti positivi.
In ogni caso, resta ferma la facoltà per tutti i contribuenti che intendano beneficiare del regime Patent box (quindi anche quelli che non sono tenuti al ruling) di accedere al regime premiale sanzionatorio presentando una dichiarazione integrativa nella quale deve essere data indicazione del possesso della documentazione idonea per ciascun periodo d'imposta oggetto di integrazione. Tale dichiarazione integrativa dovrà essere presentata comunque prima della formale conoscenza dell'inizio di qualunque attività di controllo relativa al regime agevolativo.
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Fonte: IPSOA