NOVITA' IN PILLOLE: IL DECRETO CRESCITA E' LEGGE - ARTICOLO 10 - MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELL'ECO E SISMA BONUS
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È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29 giugno 2019 la legge di conversione del decreto Crescita n. 58/2019.
Entrata in vigore del provvedimento a partire dal 30 giugno 2019.
Modifiche alla disciplina dell’eco e sismabonus
Con l’articolo 10 vengono apportate modifiche alle modalità di fruizione dell’eco e sisma bonus.
In particolare, i commi 2 e 3 dispongono che il soggetto avente diritto all’eco e al sisma bonus, può optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle detrazioni, per un contributo di pari ammontare, anticipato dal fornitore che ha effettuato l’intervento, sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante.
Tale contributo è recuperato dal fornitore sotto forma di credito d'imposta, di pari ammontare, da utilizzare in compensazione, in 5 quote annuali di pari importo, senza l’applicazione dei limiti di compensabilità di 700.000 euro di cui all’articolo 34 della l. n. 388/2000 e di 250.000 euro di cui all’articolo 1, comma 53, l. n. 244/2007. Il fornitore potrà cedere il credito di imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. È esclusa in ogni caso la cessione in favore di istituti di credito ed intermediari finanziari.
È demandato ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Crescita, il compito di fissare le modalità attuative per l’esercizio dell’opzione da effettuarsi d’intesa con il fornitore.
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Fonte: IPSOA