NOVITA' IN PILLOLE: IL DECRETO CRESCITA E' LEGGE - ARTICOLO 18-BIS E 18-QUATER - INTERNAZIONALIZZAZIONE
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È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29 giugno 2019 la legge di conversione del decreto Crescita n. 58/2019.
Entrata in vigore del provvedimento a partire dal 30 giugno 2019.
Internazionalizzazione
Con l’articolo 18-bis viene esteso e precisato l’ambito di intervento del Fondo di rotazione 394/1981, gestito da SIMEST, che concede finanziamenti agevolati per l'internazionalizzazione delle imprese.
Nello specifico, con la novella introdotta, viene disposto che il Fondo rotativo 394/1981 potrà operare anche a favore le iniziative delle imprese italiane dirette alla loro promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati anche diversi da quelli dell’Unione europea (finora tale strumento riguardava soltanto i mercati extra-UE).
L’articolo 18-quater invece:
- modifica la disciplina del Fondo di venture capital gestito dalla SIMEST, estendendone l’operatività a tutti i Paesi extra Ue o appartenenti allo Spazio economico europeo (finora tale fondo era limitato ai Paesi/aree geografiche di particolare rilevanza strategica) e ne ridefinisce altresì gli interventi, prevedendo che questi possono consistere, oltre che nell'acquisizione di quote di partecipazione al capitale di società estere, anche nella sottoscrizione di strumenti finanziari o partecipativi, incluso il finanziamento soci. Le modalità e le condizioni di intervento del Fondo sono rimesse ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico;
- modifica le modalità di intervento da parte di SIMEST nel capitale sociale di imprese costituite o da costituire nei Paesi dell'area balcanica. In particolare, viene elevata dal 40 al 49% la percentuale massima del capitale o fondo sociale delle società o imprese che può essere acquisita da SIMEST attraverso l'intervento del Fondo e viene soppresso il limite di 516.456 euro (un miliardo di lire) previsto per ciascun intervento.
L’articolo 18-quater reca inoltre una norma (comma 5) esplicitamente finalizzata a contrastare il fenomeno della delocalizzazione. In particolare, la nuova disposizione prevede che le imprese che investono all’estero decadono dai benefici e dalle agevolazioni concesse con obbligo di rimborso anticipato dell'investimento, nei casi in cui violino gli obblighi (di cui all'articolo 1, comma 12, del D.L. n. 35/2005) di mantenere sul territorio nazionale le attività di ricerca, sviluppo, direzione commerciale, nonché di una parte sostanziale delle attività produttive e comunque, nel caso in cui le operazioni di venture capital a valere sul Fondo unico, siano causa diretta di una riduzione dei livelli occupazionali sul territorio nazionale.
È demandato ad un decreto di natura regolamentare del Ministro dello Sviluppo Economico, il compito di stabilire le modalità e i termini del rimborso anticipato dell'investimento e le sanzioni applicabili nei casi di decadenza di cui sopra.
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Fonte: IPSOA