NOVITA' IN PILLOLE: IL DECRETO CRESCITA E' LEGGE - ARTICOLO 19 -TER - FONDO PER IL CREDITO ALLE AZIENDE VITTIME DI MANCATI PAGAMENTI
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È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29 giugno 2019 la legge di conversione del decreto Crescita n. 58/2019.
Entrata in vigore del provvedimento a partire dal 30 giugno 2019.
Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti
L’articolo 19-ter, introdotto nel corso dell’iter di conversione, riscrive la disciplina del Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti, istituito dai commi da 199 a 202 della legge di Stabilità 2016 (come modificato dall'articolo 60-bis della legge n. 96/2017).
Le novità riguardano in particolare:
- la platea dei soggetti beneficiari, con l’inclusione, oltre che delle PMI, anche dei professionisti vittime di mancati pagamenti. Con un’ulteriore modifica viene inoltre prevista la possibilità di accedere al Fondo anche alle PMI in stato di concordato preventivo in continuità di attività (fermo restando l’esclusione dell’agevolazione alle PMI in difficoltà, così come definite dalla normativa comunitaria).
Viene inoltre previsto che PMI e professionisti vittime dei mancati pagamenti possano accedere al Fondo anche se non risultano parte offesa nel procedimento penale in questione, purché risultino iscritti al passivo di una procedura fallimentare o concorsuale per le quali il curatore fallimentare si sia costituito parte attiva per i reati perseguiti. Vengono poi inclusi tra i soggetti beneficiari dell'agevolazione anche le PMI e i professionisti che, a procedimento penale concluso, risultino titolari di sentenza favorevole di condanna a carico dei debitori e non siano comunque stati dagli stessi pagati;
- il novero delle fattispecie di reato che assumono rilievo ai fini dell’accesso al Fondo da parte delle PMI: oltre ai reati di estorsione, truffa, insolvenza fraudolenta e false comunicazioni sociali, già previsti dalla legge di Stabilità 2016, vengono aggiunti i reati di bancarotta fraudolenta, bancarotta semplice e ricorso abusivo al credito, disciplinati dalla legge fallimentare;
- il provvedimento di concessione e di erogazione del contributo: il Ministero dello Sviluppo Economico potrà adottare tale provvedimento anche in pendenza della verifica della correttezza e della conformità delle dichiarazioni rese dai soggetti che hanno formulato la richiesta di accesso al Fondo. In tal caso, il finanziamento sarà erogato, a titolo di acconto, per un importo pari al 50% di quanto dovuto e il saldo sarà corrisposto all’esito della verifica.
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Fonte: IPSOA