NOVITA' IN PILLOLE: IL DECRETO CRESCITA E' LEGGE - ARTICOLO 31 - MARCHI STORICI
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È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29 giugno 2019 la legge di conversione del decreto Crescita n. 58/2019.
Entrata in vigore del provvedimento a partire dal 30 giugno 2019.
Marchi storici
L’articolo 31 introduce la definizione di marchio storico di interesse nazionale e la disciplina del Registro speciale dei marchi storici.
In particolare, il comma 1 consente ai titolari o licenziatari esclusivi di marchi d'impresa registrati da almeno 50 anni o per i quali sia possibile dimostrare l'uso continuativo da almeno 50 anni, utilizzati per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati in un'impresa produttiva nazionale di eccellenza storicamente collegata al territorio nazionale, di ottenere l'iscrizione del marchio nel registro dei marchi storici di interesse nazionale (che verrà istituito presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi). Tale iscrizione al registro speciale dei marchi storici sarà effettuata su istanza del titolare o del licenziatario esclusivo del marchio.
Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività produttiva sul territorio nazionale, viene prevista l’istituzione, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, di un Fondo per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale (con una dotazione iniziale di euro 30 milioni di euro) che opererà mediante interventi nel capitale di rischio di imprese titolari o licenziatarie di un marchio iscritto nel registro speciale dei marchi storici che intendano chiudere il sito produttivo di origine o comunque quello principale, per cessazione dell’attività svolta o per delocalizzazione della stessa al di fuori del territorio nazionale, con conseguente licenziamento collettivo.
Tali interventi saranno effettuati a condizioni di mercato, nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione recante gli “Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio” (2014/C 19/04). È demandata ad un decreto di natura regolamentare del Ministero dello Sviluppo Economico, da adottarsi di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il compito di definire le modalità e i criteri di gestione e di funzionamento del Fondo (non è previsto nessun termine per l’emanazione di tale decreto).
L'impresa titolare o licenziataria di un marchio iscritto nel registro speciale dei marchi storici o, comunque, titolari di marchi registrati da almeno 50 anni o per i quali sia possibile dimostrare l'uso continuativo da almeno 50 anni, utilizzati per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati in un'impresa produttiva nazionale di eccellenza storicamente collegata al territorio, che intenda chiudere il sito produttivo di origine o comunque quello principale, per cessazione dell'attività svolta o per delocalizzazione della stessa al di fuori del territorio nazionale, con conseguente licenziamento collettivo, ha l’obbligo di notificare senza ritardo al Ministero dello Sviluppo Economico le informazioni relative al progetto di chiusura o delocalizzazione dello stabilimento e, in particolare:
- i motivi economici, finanziari o tecnici del progetto di chiusura o delocalizzazione;
- le azioni tese a ridurre gli impatti occupazionali attraverso incentivi all'uscita, prepensionamenti, ricollocazione di dipendenti all'interno del gruppo;
- le azioni che intende intraprendere per trovare un acquirente;
- le opportunità per i dipendenti di presentare un'offerta pubblica di acquisto ed ogni altra possibilità di recupero degli asset da parte degli stessi.
La violazione dei suddetti obblighi informativi è punita con l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro nei confronti del titolare dell’impresa titolare o licenziataria esclusiva del marchio.
È inoltre prevista l’istituzione, nell’ambito del Fondo di garanzia PMI, di una sezione speciale (con una dotazione finanziaria iniziale di 100 milioni di euro) destinata a garantire operazioni finanziarie concesse a PMI proprietarie o licenziatarie di un marchio storico per la realizzazione di progetti di valorizzazione economica del marchio.
È demandato ad un decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi di concerto col Ministero dell'economia e delle finanze, il compito di definire le modalità attuative, le condizioni e i criteri per la concessione della garanzia stessa.
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Fonte: IPSOA