VOUCHER INNOVATION MANAGER
Area geografica: Intero territorio nazionale
Apertura bando: In fase di attivazione
Voucher innovation manager solo per i contratti di consulenza specialistica sottoscritti successivamente alla data di presentazione della domanda di ammissione al contributo e di durata non inferiore ai 9 mesi.
Per ognuno dei due periodi di vigenza della misura (2019 e 2020) ciascuna PMI e rete di imprese potrà presentare una sola domanda di ammissione al contributo: esclusivamente in caso di mancato accoglimento della domanda presentata per il 2019 si potrà ripresentare domanda per il 2020.
È quanto emerge dal decreto 7 maggio 2019 del Ministro dello Sviluppo Economico, che definisce i criteri, le modalità e gli adempimenti formali cui le imprese devono attenersi per usufruire dei voucher per l’acquisizione di consulenze a supporto dei processi di trasformazione tecnologica e digitale e di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi.
Ma il provvedimento è di rilevante interesse anche per le società ed i manager che intendono fornire i servizi di consulenza oggetto del beneficio. Il decreto stabilisce infatti i requisiti necessari per l’iscrizione nell’elenco degli innovation manager tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico e l’oggetto delle prestazioni consulenziali rilevanti ai fini del contributo.
Prestazioni consulenziali ammesse
Il regime di aiuto, istituito dalla legge di Bilancio 2019 (l. n. 145/2018, articolo 1, commi 228, 230-231), prevede l’erogazione di contributi, sotto forma di voucher, a favore di micro, piccole e medie imprese e reti di imprese per l’inserimento in azienda di un manager dell’innovazione, professionista specializzato e qualificato nei processi produttivi 4.0.
Un’importante indicazione contenuta nel decreto afferisce le “materie” in cui deve esplicitarsi l’attività del manager.
L’articolo 3, in particolare, specifica che sono ammesse al contributo innanzitutto le consulenze finalizzate a indirizzare e supportare i processi di innovazione, trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa attraverso l’applicazione di una o più delle seguenti tecnologie abilitanti:
- big data e analisi dei dati;
- cloud, fog e quantum computing;
- cyber security;
- integrazione delle tecnologie della Next Production Revolution (NPR) nei processi aziendali, anche e con particolare riguardo alle produzioni di natura tradizionale;
- simulazione e sistemi cyber-fisici;
- prototipazione rapida;
- sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA);
- robotica avanzata e collaborativa;
- interfaccia uomo-macchina;
- manifattura additiva e stampa tridimensionale;
- internet delle cose e delle macchine;
- integrazione e sviluppo digitale dei processi aziendali;
- programmi di digital marketing, quali processi trasformativi e abilitanti per l’innovazione di tutti i processi di valorizzazione di marchi e segni distintivi (branding) e sviluppo commerciale verso mercati;
- programmi di open innovation.
Le prestazioni consulenziali possono essere dirette anche ad indirizzare e supportare i processi di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell’impresa, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali, attraverso:
- l’applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nelle strategie di gestione aziendale, nell’organizzazione del luogo di lavoro, a condizione che comportino un significativo processo di innovazione organizzativa dell’impresa;
- l’avvio di percorsi finalizzati alla quotazione su mercati regolamentati o non regolamentati, alla partecipazione al Programma Elite, all’apertura del capitale di rischio a investitori indipendenti specializzati nel private equity o nel venture capital, all’utilizzo dei nuovi strumenti di finanza alternativa e digitale come l’equity crowdfunding, l’invoice financing, l’emissione di minibond.
Sono in ogni caso escluse dalle spese ammissibili quelle per servizi di consulenza specialistica relative alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali, come i servizi di consulenza in materia fiscale, contabile, legale, o di mera promozione commerciale o pubblicitaria.
Durata minima del contratto consulenza
Il contenuto e le finalità delle prestazioni consulenziali rilevanti agli effetti dell’ammissione al contributo, nonché le modalità organizzative adottate per il loro concreto svolgimento, devono risultare da un contratto di consulenza specialistica tra l’impresa o la rete di imprese e la società di consulenza o il manager dell’innovazione, sottoscritto successivamente alla data di presentazione della domanda di ammissione al contributo e di durata non inferiore a 9 mesi.
Elenco degli innovation manager
Le prestazioni consulenziali devono essere obbligatoriamente fornite da un manager iscritto nell’elenco degli innovation manager tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico oppure indicato da una società di consulenza iscritta nello stesso elenco e che risulti indipendente rispetto all’impresa o alla rete nella cui struttura viene temporaneamente inserito.
È l’articolo 5 del decreto a fissare i requisiti e le caratteristiche che devono possedere le persone fisiche e le società di consulenza per presentare la domanda di iscrizione nel suddetto elenco.
In particolare, le persone fisiche possono presentare domanda di iscrizione qualora siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) essere accreditate negli albi o elenchi dei manager dell’innovazione istituiti presso Unioncamere, presso le associazioni di rappresentanza dei manager o presso le organizzazioni partecipate pariteticamente da queste ultime e da associazioni di rappresentanza datoriali;
b) essere accreditate negli elenchi dei manager dell’innovazione istituti presso le Regioni ai fini dell’erogazione di contributi regionali o comunitari con finalità analoghe a quelle previste dal decreto ministeriale in oggetto;
c) dottorato di ricerca in settori relativi ad una delle seguenti aree: 01-Scienze matematiche e informatiche; 02-Scienze fisiche; 03-Scienze Chimiche; 05-Scienze Biologiche; 09-Ingegneria industriale e dell’informazione; 13-Scienze economiche e statistiche;
d) master universitario di secondo livello in settori relativi di cui alla precedente lettera c), nonché lo svolgimento documentabile di incarichi, per almeno 1 anno, presso imprese negli ambiti rilevanti ai fini del contributo;
e) laurea magistrale in settori relativi ad una delle aree di cui alla precedente lettera c), nonché lo svolgimento documentabile, per almeno 3 anni, di incarichi presso imprese negli ambiti rilevanti ai fini del contributo;
f) svolgimento documentabile, per almeno 7 anni, di incarichi presso imprese negli ambiti rilevanti ai fini del contributo.
Per quanto riguarda invece le società di consulenza, possono ottenere l’iscrizione all’elenco le società in possesso dei seguenti requisiti:
- avere sede legale e/o unità locale attiva sul territorio nazionale e risultare iscritte al Registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente;
- essere costituite nella forma di società di capitali;
- non essere sottoposte a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- non avere subito condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per i reati indicati nell’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- aver eseguito progetti di consulenza o formazione in una o più delle aree rilevanti ai fini del contributo ed essere costituite da almeno 24 mesi; oppure, essere accreditate negli albi o elenchi dei consulenti in innovazione istituiti presso le associazioni di rappresentanza dei manager o presso le organizzazioni partecipate pariteticamente da queste ultime e da associazioni di rappresentanza datoriali, ovvero presso le regioni o le province autonome ai fini dell’erogazione di contributi regionali o comunitari aventi finalità analoghe a quelle previste dal decreto ministeriale in oggetto.
Possono inoltre presentare domanda di iscrizione:
- i centri di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0, ovvero i centri di competenza ad alta specializzazione (ai sensi del decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico 22 dicembre 2017, e successive modificazioni e integrazioni), ovvero i centri di competenza ad alta specializzazione (ai sensi del decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico 29 gennaio 2018);
- gli incubatori certificati di start-up innovative, iscritti alla sezione speciale del Registro delle imprese.
Ciascuna società può iscrivere all’elenco 10 persone che abbiano comunque i requisiti previsti per le persone fisiche. Il decreto specifica inoltre che ogni manager iscritto all’elenco potrà stipulare, nell’arco dello stesso anno solare, un solo contratto di consulenza rilevante ai fini dell’agevolazione.
Domanda di iscrizione all’elenco degli innovation manager
La definizione dei termini e delle modalità di presentazione delle domande di iscrizione all’elenco dei manager e delle società di consulenza qualificate è demandata ad un decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, da emanarsi entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto 7 maggio 2019 sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico.
Requisiti PMI
Per quanto riguarda i soggetti beneficiari dell’incentivo, il decreto chiarisce che possono accedere al contributo ministeriale le imprese che, sia alla data di presentazione della domanda sia alla data di comunicazione dell’ammissione al contributo, si qualificano come micro, piccole e medie imprese ai sensi della normativa vigente (Raccomandazione 2003/361/CE e Decreto ministeriale 18 aprile 2005) e le reti di imprese (sia “rete-contratto” sia “rete-soggetto”).
Ai fini dell’ammissibilità, il contratto di rete deve prevedere:
- l’adesione esclusivamente di micro, piccole e medie imprese e un numero di imprese aderenti non inferiore a 3;
- una collaborazione effettiva e stabile tra le imprese;
- un programma comune di sviluppo di processi innovativi in materia di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0 o di organizzazione, pianificazione e gestione delle attività, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali;
- nel caso di “rete-contratto” la nomina dell’organo comune, che assume la veste di mandatario dei partecipanti;
- una clausola con la quale le imprese aderenti alla rete, nel caso di recesso ovvero esclusione di uno dei soggetti partecipanti, ovvero di risoluzione contrattuale, si impegnano alla completa realizzazione del progetto, alla ripartizione dei costi del contratto di servizio di consulenza tra le rimanenti imprese aderenti alla rete, nonché a consentire l’ingresso e l’adesione di altre imprese alla rete in sostituzione di quelle che sono state estromesse dalla rete a causa di recesso, esclusione o risoluzione del contratto.
Nel periodo di funzionamento della misura (2019 e 2020) ciascuna impresa e ciascuna rete può presentare una sola domanda di ammissione al contributo. La presentazione della domanda di ammissione al contributo da parte di una rete di imprese preclude alle imprese aderenti al contratto di rete di presentare domanda autonoma. Solo in caso di mancato accoglimento della domanda presentata per il 2019 l’impresa o la rete può ripresentare domanda per il 2020.
Divieto di cumulabilità
Il voucher spettante varia a seconda delle dimensioni e della configurazione del soggetto richiedente.
In particolare, alle micro e piccole imprese, in relazione a ciascun periodo d’imposta, il contributo è riconosciuto in misura pari al 50% dei costi sostenuti ed entro il limite massimo annuo di 40.000 euro, mentre per medie imprese il contributo è pari al 30% dei costi sostenuti in ciascun periodo d'imposta, con un tetto annuo di 25.000 euro (la verifica dell’appartenenza delle imprese alla categoria delle micro, piccole e medie imprese deve essere effettuata sia alla data di presentazione della domanda sia alla data di comunicazione dell’ammissione al contributo).
In caso di rete di imprese, il contributo è fissato in misura pari al 50% dei costi sostenuti in ciascun periodo d'imposta e nel limite massimo complessivo annuo di 80.000 euro.
Il decreto specifica che il contributo, in “de minimis”, non è cumulabile con altre misure di aiuto in esenzione da notifica aventi ad oggetto le medesime spese ammissibili.
Fonte: IPSOA