IPERAMMORTAMENTO
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Con la circolare n. 15/2019 Assonime descrive le principali innovazioni normative ed interpretative che assumono rilevanza per la determinazione dell’IRES e dell’IRAP relative al 2018.
L’Associazione si sofferma inoltre sulle importanti novità che riguardano la norma sull’iperammortamento che, come noto, ha subito varie modifiche nel corso degli anni.
Quadro normativo
La norma sull’iperammortamento, introdotta dalla legge di Bilancio 2017 (l. n. 232/2016), garantisce alle imprese la possibilità di dedurre il costo aumentato del 150% sui beni strumentali contenuti nella Tabella A allegata alla l. n. 232/2016.
La norma prevedeva che i beni fossero acquistati entro il 31/12/2017 ovvero entro il 30/09/2018 (finestra temporale) se fosse stato effettuato l’ordine del bene agevolato e pagato un acconto almeno pari al 20% del costo di acquisto entro la fine dell’anno precedente.
Con la legge di Bilancio 2018 (l. n. 205/2017) la norma è stata prorogata prevedendo come scadenza per l’acquisto del bene il 31/12/2018 ovvero il 31/12/2019 qualora fosse stato effettuato l’ordine del bene agevolato e pagato un acconto, sempre pari almeno al 20%, entro la fine dell’anno precedente.
Infine, la legge di Bilancio 2019 (l. n. 145/2018) ha modificato la norma prevedendo che, ai sensi del comma 61, la maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti si applica:
- nella misura del 170%, per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- nella misura del 100%, per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- nella misura del 50%, per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.
La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 20 milioni di euro.
Tale agevolazione si applica agli investimenti effettuati entro il 31/12/2019 ovvero al 31/12/2020 qualora sia stato effettuato l’ordine del bene agevolato e pagato un acconto, sempre pari almeno al 20%, entro la fine dell’anno precedente.
Chiarimenti di Assonime
Assonime nella circolare n. 15/2019 cerca di fare chiarezza sulle tempistiche a cui applicare le nuove deduzioni a scaglioni soprariportate. Secondo l’associazione risultano comunque agevolabili in misura fissa, pari al 150% gli investimenti realizzati nel 2019 per i quali l’ordine e l’acconto pari almeno al 20% del costo d’acquisto siano stati effettuati entro il 31/12/2018.
Altre novità normative in commento sempre relative all’iperammortamento sono quelle introdotte dal decreto Dignità (D.L. n. 87/2018). Secondo l’articolo 7 del decreto legge l'iperammortamento spetta a condizione che i beni agevolabili siano destinati a strutture produttive situate nel territorio nazionale. Questo requisito di territorialità non era mai stato richiesto prima.
L’articolo al comma 2 prevede inoltre il meccanismo di recapture secondo il quale, se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo i beni agevolati vengono ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive situate all'estero, anche se appartenenti alla stessa impresa, si procede al recupero dell'iperammortamento.
Entrambe le nuove disposizioni, come previsto esplicitamente dalla norma, si applicano agli investimenti effettuati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto. Inoltre, come precisato dall’Agenzia delle Entrate, con cui Assonime concorda, il meccanismo di recapture, come sopra definito:
1) si applica a tutte le cessioni effettuate sia verso l’Italia che l’estero;
2) non si applica nel caso di una operazione straordinaria (sia essa realizzativa che fiscalmente neutrale).
L’Agenzia delle Entrate sul secondo punto afferma, nella circolare 8/2019,- che: “il trasferimento del bene nell'ambito di un'azienda o di un ramo d'azienda, diversamente dall'ipotesi del trasferimento del singolo cespite, non vanifica la finalita? sottesa alle disposizioni agevolative: in tal caso, infatti, l'azienda mantiene, sotto il profilo tecnologico e digitale, sempre lo stesso livello “qualitativo”.
In altre parole, i beni agevolati e l'azienda in cui essi sono inseriti continuano ad essere utilizzati come un complesso unitario, tecnologicamente trasformato, in coerenza con la ratio della norma agevolativa. Pertanto, il mutamento della titolarità di un'azienda (o di un ramo d'azienda) che contiene uno o piu? beni agevolati non comporta il venir meno dell'iperammortamento, la cui fruizione continuera?, in capo all'avente causa, secondo le regole, i costi e la dinamica temporale originariamente determinati in capo al dante causa, indipendentemente dal sopravvenuto cambiamento di proprieta? del complesso aziendale.
Assonime sottolinea in tema di perizia, necessaria per poter beneficiare della agevolazione, di ritenere ancora valide le indicazioni fornite dalla Agenzia delle Entrate nella risoluzione 152/E del 2017. Secondo l’Agenzia, fermo restando il rispetto del termine della chiusura dell’esercizio per lo svolgimento dell’incarico oggetto di perizia giurata, in caso di oggettive difficolta?, il professionista può procedere al giuramento della perizia nei primi giorni successivi alla chiusura dell’esercizio.
Secondo Assonime quindi nel caso in cui il professionista non abbia reso giuramento entro il 31/12/2018 l’impresa per poter avere l’agevolazione deve fornire la prova di aver acquisito la perizia entro il 31/12/2018.
Infine, sui magazzini autoportanti Assonime ricorda che grazie ad una norma di interpretazione autentica il Legislatore ha previsto che si possa considerare, nel costo agevolabile, anche il costo relativo alla scaffalatura asservita dagli impianti automatici di movimentazione, che costituisce, al contempo, parte del sistema costruttivo dell'intero fabbricato.
Poiché tale norma è stata pubblicata in gazzetta a febbraio, nella maggioranza dei casi le perizie relative ai magazzini autoportanti, redatte entro la fine del 2018, non hanno tenuto conto delle scaffalature. Secondo l’Associazione tale circostanza non pregiudica la possibilita? di fruire dell’agevolazione anche relativamente alle predette scaffalature già a decorrere dal 2018.
Fonte: IPSOA