FONDO DI GARANZIA PER LE PMI
Il Ministero dello Sviluppo Economico apporta delle modifiche al decreto interministeriale 14 novembre 2017, recante le modalità di concessione della garanzia del Fondo PMI, su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese. In particolare, si prevede che in alternativa alla concessione della garanzia diretta concessa a copertura di una quota non superiore all’80 percento della tranche junior del portafoglio di finanziamenti, la garanzia possa essere concessa a copertura integrale della tranche junior del portafoglio di finanziamenti, nel caso in cui la medesima garanzia sia richiesta e rilasciata su un importo pari all'80 per cento del valore complessivo del portafoglio di finanziamenti.
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 217 del 16 settembre 2019 il decreto 21 giugno 2019 del Ministero dello Sviluppo Economico che apporta delle modifiche al decreto interministeriale 14 novembre 2017, recante le modalità di concessione della garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese.
In particolare il decreto prevede, tra l’altro, in alternativa alla concessione della garanzia diretta concessa a copertura di una quota non superiore all’80 percento della tranche junior del portafoglio di finanziamenti, che la garanzia possa essere concessa a copertura integrale della tranche junior del portafoglio di finanziamenti, nel caso in cui la medesima garanzia sia richiesta e rilasciata su un importo pari all'80 per cento del valore complessivo del portafoglio di finanziamenti.
La garanzia sulla tranche junior del portafoglio, rilasciata a valere su risorse comunitarie, non può superare:
- l'8,75 per cento della quota, pari all'80 per cento, dell'ammontare del portafoglio di finanziamenti per la quale è richiesta e rilasciata la garanzia del Fondo, ovvero
- il 10 per cento, nel caso in cui il portafoglio abbia ad oggetto finanziamenti concessi a fronte della realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o di programmi di investimenti.
Se i soggetti richiedenti, dispongono della strumentazione per determinare, in via autonoma, il punto di stacco e spessore della tranche junior del portafoglio di finanziamenti ai fini della segnalazione dell'operazione all'Autorità di vigilanza, possono richiedere, in sede di domanda, un supplemento di garanzia del Fondo, fino al 5 per cento della pertinente misura di copertura riconosciuta.
Le nuove disposizioni saranno applicate a partire dal 1° ottobre 2019.
Fonte: Ipsoa