ANNULLAMENTO FIERE INTERNAZIONALI
Area geografica: Intero territorio nazionale
Apertura misura: In fase di attivazione
Anticipazioni
L’art. 12-bis del DL 23/2020 (introdotto dalla legge di conversione) prevede che:
-
il credito d’imposta per la partecipazione delle PMI a fiere internazionali (introdotto dall’art. 49 del DL 34/2019 - c.d. DL “crescita”);
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sia riconosciuto, per il 2020, anche per le spese derivanti da fiere che sono state annullate a causa dell’emergenza da COVID-19, riconoscendo in sostanza un rimborso alle imprese per la mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali internazionali.
Si ricorda che la disposizione normativa (art. 49 del DL 34/2019 - c.d. DL “crescita”) ha introdotto:
- un credito d’imposta per le PMI che partecipano a fiere internazionali (anche per quelle che si svolgono in Italia)
a) anche alle PMI esistenti alla data del 1° gennaio 2019;
b) riconosciuto per i periodi d’imposta 2019 e 2020 (per effetto della proroga disposta dall’art. 1, c. 300 della L. n. 160/2019);
al fine di migliorarne il livello e la qualità di internazionalizzazione.
Relativamente alla definizione di PMI si ritiene possibile fare riferimento alla nozione dettata dal DM 18/04/2005, che recepisce la normativa comunitaria di cui alla Raccomandazione 6 maggio 2003 n. 2003/361.
In sostanza:
- la categoria delle PMI è quindi costituita da imprese che:
1) hanno meno di 250 occupati;
2) un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro o un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.
Ambito oggettivo
Il credito d’imposta è riconosciuto per le spese:
1) di partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore che si svolgono in Italia o all’estero
2) per l’affitto degli spazi espositivi;
3) l’allestimento dei medesimi spazi;
4) le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione.
New
La nuova disposizione introdotta nell’ambito della conversione in legge del DL Liquidità prevede che il credito d’imposta spetti:
- per l’anno 2020;
- anche per le spese sostenute dalle imprese per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali all’estero che siano state disdette in ragione dell’emergenza legata alla situazione epidemiologica in atto.
Il credito d’imposta è riconosciuto:
- in misura pari al 30% delle spese agevolabili fino a un massimo di 60.000 euro, nel rispetto degli stanziamenti previsti (10 milioni di euro per il 2020 e 5 milioni di euro per il 2021, stanziamenti che non sono stati modificati dalla disposizione in esame).
- nei limiti del regime degli aiuti “de minimis” (cfr. regolamenti Ue nn. 1407/2013, 1408/2013 per il settore agricolo, 717/2014 per il settore pesca e acquacoltura).
Con un successivo decreto attuativo saranno stabilite:
a) le tipologie di spese ammesse al beneficio (nell’ambito di quelle sopra elencate);
b) le procedure per l’ammissione al beneficio, che avviene secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande, nel rispetto delle risorse previste;
c) l’elenco delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore che si svolgono in Italia o all’estero per cui è ammesso il credito d’imposta;
d) le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d’imposta.
In merito alla modalità di fruizione dell’agevolazione, il credito d’imposta in commento è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97.
A tal fine, non sarà necessario rispettare l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi previsto dall’art. 3 comma 1 del DL 124/2019, trattandosi di un credito d’imposta di natura agevolativa da indicare nel quadro RU del modello REDDITI (secondo quanto chiarito in occasione di Telefisco 2020 dall’Agenzia delle Entrate).
Fonte: Redazione Fiscale