NOVITA' IN PILLOLE: CREDITO DI IMPOSTA PER L'ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO
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Seconda parte
Il credito di imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro
Soggetti beneficiari
L’articolo 120 del DL Rilancio ha introdotto un credito d’imposta per gli interventi e gli investimenti necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del Covid-19.
L’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 20/E ha chiarito che possono beneficiare del credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore.
Per attività di impresa, arte o professione esercitata in luogo aperto al pubblico si intendono:
- gli imprenditori individuali e delle società in nome collettivo e in accomandita semplice che producono reddito d’impresa indipendentemente dal regime contabile adottato;
- gli enti e società indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR;
- le stabili organizzazioni di soggetti non residenti di cui alla lettera d), del comma 1, dell’articolo 73 del TUIR;
- le persone fisiche e delle associazioni di cui all’articolo 5, comma 3, lettera c), del TUIR che esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 53 del TUIR.
Non essendo prevista alcuna distinzione tra le attività in funzione del regime fiscale adottato, possono beneficiare del credito d’imposta anche:
-
I soggetti in regime forfetario di cui all’articolo 1, commi 54 e seguenti della legge n. 190 del 23 dicembre 2014;
-
I soggetti in regime di vantaggio di cui all’articolo 27, commi 1 e 2 del decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011;
-
Gli imprenditori e le imprese agricole, sia che determinino per regime naturale il reddito su base catastale, sia quelle che producono reddito d’impresa.
Per ciò che concerne gli Enti del terzo settore l’Agenzia ha chiarito che, l’estensione del beneficio è applicabile, anche se questi non esercitano, in via prevalente o esclusiva, un’attività d’impresa.
Opzioni di utilizzo
Come noto l’ammontare del credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro corrisponde al 60% delle spese ammissibili sostenute nel 2020 per un massimo di 80.000 euro.
Tale limite massimo è riferito all’importo delle spese ammissibili e, dunque, l’ammontare del credito non può superare il limite di 48.000 euro.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro è utilizzabile:
a) esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24);
o, in alternativa
b) entro il 31 dicembre 2021, può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.
Si precisa che sia l’utilizzo del credito in compensazione tramite modello F24, sia la cessione a soggetti terzi possono avvenire solo successivamente al sostenimento delle spese agevolabili.
La norma, inoltre, prevede che il credito potrà essere utilizzato in compensazione da parte del beneficiario ovvero da parte dei cessionari dello stesso solo a decorrere dal 1° gennaio 2021 e non oltre il 31 dicembre 2021; pertanto, eventuali crediti residui al 31 dicembre 2021 non potranno essere utilizzati negli anni successivi, né ulteriormente ceduti oppure richiesti a rimborso.
La comunicazione all’Agenzia delle Entrate
La Comunicazione può essere inviata dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2021.
Nel caso in cui sia inviata dopo il 31 dicembre 2020, dovranno essere indicate esclusivamente le spese ammissibili sostenute nel 2020.
Il modello per comunicare le spese ammissibili al credito di imposta dovrà essere inviato esclusivamente con l’apposito servizio web presente nell’area riservata del sito internet o tramite i canali telematici dell’Agenzia, e riceverà risposta entro cinque giorni.
Fino al 31 dicembre 2021 i soggetti aventi diritto al credito d’imposta possono optare per la cessione, anche parziale, del credito stesso ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
La cessione può riguardare esclusivamente la quota del credito relativa alle spese effettivamente sostenute, nei limiti dell’importo fruibile.
La comunicazione della cessione del credito d’imposta deve avvenire esclusivamente a cura del soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
L’Agenzia nel provvedimento pubblicato il 10 luglio 2020 ha infine chiarito che la comunicazione della cessione del credito può avvenire a decorrere dal 1° ottobre 2020, ovvero, se la Comunicazione è inviata successivamente al 30 settembre 2020, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla corretta ricezione della Comunicazione stessa.
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Fonte: Informazione Fiscale