BONUS PUBBLICITA'
Area geografica: Intero territorio italiano
Ricezione comunicazioni: A partire dal 1° al 30 settembre 2020.
Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la presidenza del Consiglio dei Ministri, ha pubblicato nuove FAQ sul bonus pubblicità.
Si sintetizzano di seguito le nuove indicazioni suggerite.
Novità per l'anno 2020
In riferimento alla modifica della base e della percentuale di calcolo la normativa (articolo 98 DL n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020 e art. 186 del DL n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 77/2020) ha previsto esclusivamente per l’anno 2020, il credito di imposta è calcolato nella misura unica del 50% dell’intero valore degli investimenti pubblicitari effettuati, e non più sul solo margine incrementale rispetto all'investimento effettuato nell'anno precedente.
In sostanza, le variazioni introdotte per l’anno 2020, riguardano esplicitamente due elementi:
- la base di calcolo del credito d’imposta, che non si identifica più con il valore incrementale dell’investimento pubblicitario programmato nel 2020 rispetto a quello effettuato nel 2019, bensì si identifica più semplicemente con il valore dell’intero investimento pubblicitario programmato ed effettuato nel 2020;
- la percentuale dell’investimento, riconoscibile come credito d’imposta, che è stabilita nella misura unica del 50 per cento.
Il credito di imposta è riconosciuto soltanto per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, iscritte al ROC , e sui giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale, registrati presso il Tribunale, ovvero presso il ROC, e dotati del Direttore responsabile.
Solo per l'anno 2020 è riconosciuto anche sulle emittenti televisive e radiofoniche nazionali, analogiche o digitali, purché non partecipate dallo Stato.
Pertanto, le risorse stanziate per l’agevolazione per l’anno 2020 sono state in parte destinate agli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e in parte agli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.
Nuova finestra temporale per la presentazione delle domande
Per accedere al bonus pubblicità, anche per l’anno 2020, è necessario inviare la domanda telematicamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, attraverso un’apposita procedura nella sezione dell’area riservata "Servizi per" alla voce "comunicare", accessibile con le credenziali SPID, Entratel e Fisconline, o Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
Il “decreto cura Italia” e il “decreto rilancio”, limitatamente al corrente anno 2020 hanno posticipato la finestra temporale per l’invio delle “comunicazioni per l’accesso” (cioè delle “prenotazioni”) che potrà essere presentata telematicamente dal 1° al 30 settembre 2020, con le stesse modalità previste dal vigente Regolamento.
Le prenotazioni presentate sino a tutto il 31 marzo restano valide, e su di esse il calcolo per la determinazione del credito di imposta richiesto sarà automaticamente effettuato sulla base delle nuove disposizioni normative, anche se il servizio telematico, ovviamente non ancora adeguato al nuovo criterio di calcolo, ha restituito ai richiedenti una comunicazione di ricevuta con dati non aggiornati.
Sul sito istituzionale del Dipartimento per l’informazione e l’editoria e sul sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate, sono disponibili il modello telematico e le relative istruzioni per la compilazione, che sono state opportunamente adeguate alla nuova normativa.
Viene precisato infine, che, anche per l’anno 2020, la "prenotazione" deve essere confermata con la presentazione di una “dichiarazione sostitutiva” relativa agli investimenti realizzati, da effettuarsi sempre telematicamente, dal 1° al 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale si richiede l'agevolazione (per l’anno 2020 la dichiarazione sostitutiva deve essere inviata dal 1° al 31 gennaio 2021).
Insufficienza delle risorse
La normativa che disciplina il credito di imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali ha previsto che l'agevolazione è concessa nel limite massimo dello stanziamento annualmente previsto, che costituisce “limite di spesa".
Le faq precisano che, anche nell'anno 2020, in caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste pervenute, si dovrà procedere alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale.
Limite dei massimali "de minimis" di cui ai regolamenti europei
Anche per l’anno 2020 il credito di imposta per gli investimenti pubblicitari è soggetto al limite degli aiuti "de minimis" di cui ai regolamenti dell'Unione europea. L'agevolazione in oggetto, pertanto, non rientra tra gli aiuti di cui alla Comunicazione della CE "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19" (2020/C 91 I/01).
Con le faq viene precisato inoltre che, per la corretta fruizione del credito di imposta per gli investimenti pubblicitari, tutti gli importi degli aiuti ottenuti, previsti nell’ambito del citato “quadro temporaneo”, debbono essere considerati ai fini del calcolo del massimale di cui ai regolamenti europei sugli aiuti “de minimis”.
Fonte: IPSOA