NUOVA SABATINI
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Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato la circolare n. 239062 del 22 settembre 2020 contenente indicazioni e chiarimenti in merito alle modalità di applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 39, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 relativi alla misura “Nuova Sabatini”.
In particolare, la circolare evidenzia che l’articolo 39, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ha modificato la disciplina relativa alla misura agevolativa di cui all’articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modifiche e integrazioni (cosiddetta Nuova Sabatini), innalzando, a decorrere dal 17 luglio 2020, l’importo del finanziamento, a fronte del quale il contributo pubblico è erogato all’impresa beneficiaria in un’unica soluzione, da 100.000 a 200.000 euro.
Pertanto, con la circolare, sono fornite le istruzioni operative relative all’innovazione normativa introdotta.
Finanziamenti di importo non superiore a 200 mila euro
In riferimento alle domande di agevolazione presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere dalla data del 17 luglio 2020, il contributo complessivo è erogato dal Ministero dello Sviluppo Economico alla PMI beneficiaria in un’unica soluzione, con le modalità e nei termini previsti dalla vigente disciplina della misura agevolativa per l’erogazione della prima quota.
Ciò ha comportato una modifica alla circolare direttoriale n. 14036 del 15 febbraio 2017 e precisamente dell’ultimo periodo del punto 13.3. In definitiva viene stabilito che: “In relazione alle domande di agevolazione presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere dalla data del 1° maggio 2019, nel caso in cui l’importo del finanziamento deliberato in favore della PMI non è superiore a 100.000,00 euro, nonché in relazione alle domande presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere dalla data del 17 luglio 2020, nel caso in cui l’importo del finanziamento deliberato in favore della PMI non è superiore a 200.000,00 euro, il Ministero, ricevuto il modulo RU, procede, entro sessanta giorni, ad erogare il contributo in conto impianti di cui al punto 8.1 in un’unica soluzione, adottando le medesime modalità di verifica già previste per l’erogazione della prima quota di contributo, fermo restando il rispetto dei limiti dell’effettiva disponibilità di cassa.
Ai fini della predetta modalità di erogazione del contributo in un’unica soluzione, non rilevano eventuali variazioni in diminuzione dell’ammontare del finanziamento oggetto di delibera conseguenti alla stipula del contratto con la banca o intermediario finanziario, ovvero alla realizzazione di un investimento di importo inferiore rispetto a quello preventivato dalla PMI in sede di domanda.”
Per determinare l’ammontare esatto del contributo, rileva quindi esclusivamente, l’importo del finanziamento deliberato in favore della PMI da parte di una banca o intermediario finanziario.
Fonte: IPSOA