CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI
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Con la risposta a interpello n. 75 del 2 febbraio 2021, in tema di credito d'imposta per investimenti in beni strumentali, introdotto dalla legge di Bilancio 2020, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto validi - sulla scorta della sostanziale analogia tra il bonus investimenti e la disciplina di super e iper ammortamento - i chiarimenti già forniti con precedenti documenti di prassi.
In particolare:
- con la circolare n. 4/E del 2017 è stato precisato che non sono incluse tra i sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità le soluzioni finalizzate alla produzione di energia (ad esempio, sistemi cogenerativi, sistemi di generazione di energia da qualunque fonte rinnovabile e non);
- con la circolare 23 maggio 2018, n. 177355, in merito ai sistemi di accumulo dell'energia elettrica, è stato precisato che la funzione principale di tali sistemi non è quella di realizzare una gestione e un utilizzo efficiente dell'energia da parte delle macchine del ciclo produttivo, bensì, più esattamente, quella di costituire una (possibile) fonte dalla quale le macchine possono attingere energia per il proprio funzionamento. Agli effetti dell'iper ammortamento, pertanto, si ritiene che i sistemi di accumulo siano da considerarsi alla stessa stregua delle soluzioni finalizzate alla produzione di energia (ad esempio, sistemi cogenerativi, sistemi di generazione di energia da qualunque fonte rinnovabile e non) e, come queste, non sono ammessi al beneficio.
Alle imprese che - a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 (ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione) - effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure stabilite in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.
Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa, ad eccezione dei beni per i quali il D.M. del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989) stabilisce aliquote inferiori al 6,5%, dei fabbricati e delle costruzioni, dei beni di cui all'allegato 3 annesso alla legge n. 208/2015.
Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.
Di conseguenza, in merito alla cumulabilità del credito d'imposta con altre agevolazioni, lediverse misure risultano cumulabili nel limite massimo del costo sostenuto, a condizione che la disciplina delle altre agevolazioni non escluda espressamente la possibilità di cumulo.
Fonte: Ipsoa e AdE