LA VIA DEGLI SCARTI NUOVA LINFA PER IL FUTURO
Area geografica: Intero territorio nazionale
Apertura bando: dal 21 febbraio al 22 aprile 2022
Credito d’imposta per l’acquisto di materiali di recupero
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 9 febbraio 2022, n. 33, il decreto MITE del 14 dicembre 2021 definisce i requisiti e le certificazioni idonee ad attestare le tipologie di prodotti e di imballaggi di recupero, acquistati negli anni 2019 e 2020, per l'accesso all'agevolazione e alla sua fruizione.
Finalità
Al fine di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, in alternativa all’avvio al recupero energetico, nonché al fine di ridurre l’impatto ambientale degli imballaggi e il livello dei rifiuti non riciclabili derivanti da materiali da imballaggio, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, il MITE riconosce a tutte le imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica, ovvero che acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432.2002, o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell’alluminio, un credito d’imposta nella misura del 36% delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti.
Plafond
I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma sono stanziati su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio»
Beneficiari
MPMI e Grandi imprese (tutte le imprese)
Agevolazione
Il contributo sotto forma di credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 36% delle spese sostenute in ciascuno degli anni 2019 e 2020 per l’acquisto dei prodotti e degli imballaggi fino ad un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascuna impresa beneficiaria, nel rispetto del limite complessivo di un milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
Le spese si considerano sostenute secondo quanto previsto dall’art. 109, commi 1 e 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi.
Attenzione
L’effettività del sostenimento delle spese risulta da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell’albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.
Il credito di imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa nazionale, regionale o europea.
Spese ammissibili
a) prodotti finiti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica;
b) imballaggi primari e secondari biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002, inclusi:
- gli imballaggi in carta e cartone, ad eccezione degli imballaggi in carta stampati con inchiostri, degli imballaggi in carta trattata o spalmata con prodotti chimici diversi da quelli normalmente utilizzati nell’impasto cartaceo e degli imballaggi in carta accoppiati con altri materiali non biodegradabili e compostabili;
- gli imballaggi in legno non impregnati;
c) imballaggi primari e secondari derivati dalla raccolta differenziata della carta;
d) imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata dell’alluminio.
Requisiti tecnici e certificazioni
Per poter beneficiare dell’agevolazione i prodotti e gli imballaggi devono possedere i requisiti tecnici di seguito indicati:
a) contenuto di materiale riciclato uguale o maggiore al 30% proveniente da rifiuti con codici dell’EER 15 01 02 «Imballaggi di plastica» e 19 12 04 «Plastica e gomma prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti», per i prodotti di cui all’art. 2, comma 1, lettera a);
b) la conformità alle specifiche UNI 10667-14 «Materie plastiche prime-secondarie - miscele di materiali polimerici di riciclo e di altri materiali a base cellulosica di riciclo da utilizzarsi come aggregati nelle malte cementizie, nei bitumi e negli asfalti» o UNI 10667-16 «Materie plastiche prime-secondarie - miscele di materie plastiche eterogenee a base di poliolefine provenienti da residui industriali e/o da materiali da post-consumo destinate a diverse tecnologie di trasformazione» o UNI 10667-1 «Materie plastiche prime-secondarie - Parte 17: miscele di materie plastiche eterogenee provenienti da residui industriali e/o da materiali da post-consumo destinate a processi di riduzione in impianti siderurgici», per i prodotti di cui all’art. 2, comma 1, lettera a);
c) la biodegradabilità e la compostabilità per gli imballaggi di cui all’art. 2, comma 1, lettera b) ;
d) il contenuto di materiale riciclato uguale o maggiore al 70% per gli imballaggi di cui all’art. 2, comma 1, lettera c);
e) il contenuto di materiale riciclato uguale o maggiore al 50% per gli imballaggi di cui all’art. 2, comma 1, lettera d).
Il possesso dei requisiti tecnici lettere a), d) ed e) è dimostrato attraverso una delle seguenti certificazioni:
a) una certificazione di prodotto rilasciata sulla base di una verifica in situ del bilancio di massa effettuata da un organismo di valutazione della conformità accreditato ai sensi del regolamento (UE) n. 765/2008 nell’ambito di uno schema di certificazione sul contenuto di riciclato;
b) una certificazione di prodotto rilasciata sulla base di una verifica in situ del bilancio di massa da un organismo di valutazione della conformità accreditato ai sensi del regolamento (UE) n. 765/2008 che attesti il contenuto di riciclato, dichiarato in conformità alla norma tecnica UNI EN ISO 14021;
c) una dichiarazione ambientale di prodotto (EPD) conforme alla norma UNI EN 15804 o alla norma UNI EN ISO 14025, convalidata da un organismo di valutazione della conformità accreditato ai sensi del regolamento (UE) n. 765/2008, che attesti il contenuto di riciclato.
Il possesso dei requisiti tecnici lettera b), è dimostrato attraverso una certificazione che attesti la conformità alla norma UNI 10667-14 o UNI 10667-16 o UNI 10667-17.
Il possesso dei requisiti tecnici lettera c), degli imballaggi diversi da quelli in carta e cartone e in legno non impregnati è dimostrato attraverso una certificazione che attesti la conformità alla norma UNI EN 13432:2002.
Presentazione domande
Le istanze potranno essere presentate esclusivamente in forma elettronica a partire dal 21 febbraio 2022 al 22 aprile 2022 (salvo esaurimento fondi).
Fonte: MITE