AGGIORNAMENTI CORRETTIVI IN ATTO: I NUOVI BONUS DEL PIANO TRANSIZIONE 5.0
Aggiornamenti 24 aprile 2024
Il Senato ha approvato il 23 aprile 2024 il Decreto PNRR (DL 19/2024) con modifiche al testo originale, introducendo nuove disposizioni per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
Tra le novità principali, figurano gli incentivi per la Transizione 5.0 alle imprese, con l'introduzione del credito d'imposta.
Ecco le novità:
Credito d'imposta Transizione 5.0
• Obiettivo: Incentivare l'acquisto di macchinari, software e tecnologie 5.0 per la trasformazione digitale e il risparmio energetico;
• Beneficiari: Imprese di tutte le dimensioni;
• Entità del credito: Dal 35% al 45%, proporzionale alla riduzione dei consumi energetici e maggiorato per le PMI con minor capacità di spesa;
• Spese ammissibili: sostenute tra il 2024 e il 2025;
• Costo massimo per fotovoltaico e accumulo: il decreto attuativo definirà il costo massimo ammissibile per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e sistemi di accumulo;
Procedura di domanda semplificata:
• Presentazione telematica tramite un modello standardizzato predisposto dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici);
• Allegati richiesti:
- Certificazione ex ante sui risparmi pianificati;
- Descrizione del progetto di investimento, dei relativi costi ed eventuale documentazione integrativa.
• Esclusione: Eliminata la certificazione ex post che attestava la realizzazione degli investimenti.
• Acconto obbligatorio del 20%: previsto sugli acquisti dei beni strumentali trainanti nel testo iniziale è stato respinto dalla Commissione di Bilancio e stralciato dal testo finale.
Altri adempimenti
• Il decreto attuativo definirà:
- Termini e modalità di trasmissione delle comunicazioni, certificazioni e documentazione;
- Criteri per la determinazione del risparmio energetico conseguito;
- Procedure di fruizione del credito d'imposta;
- Modalità per il rispetto dei limiti di spesa;
- Requisiti per i soggetti autorizzati al rilascio delle certificazioni energetiche;
- Eccezioni e specifiche per gli investimenti non agevolabili;
- Modalità di monitoraggio.
Alert: per l'accesso alle nuove agevolazioni, è necessario attendere il decreto attuativo che conterrà le modalità operative.
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Aggiornamenti 4 marzo 2024
Misure in vigore, ma con alcuni dettagli da definire
Il nuovo Decreto legge a valere sul "Piano Transizione 5.0" è in vigore dal 2 marzo 2024 (Gazzetta Ufficiale n. 52 del 02/03/2024 art.38 dell'Allegato).
Tuttavia, per la sua piena operatività, dovranno essere completati alcuni passaggi:
• Conversione entro 60 giorni: il decreto deve essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore (passibile di ulteriori modifiche);
• Decreto attuativo del Ministero: il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha 30 giorni per emanare un decreto attuativo che definisca i dettagli tecnici e procedurali per l'accesso agli incentivi.
Le principali novità del decreto:
• Eliminazione del limite di 40.000 euro: non è più presente il limite di 40.000 euro di spesa per accedere all'incentivo per l'installazione di impianti fotovoltaici e per la formazione nel settore delle energie rinnovabili;
• Maggiorazioni per il fotovoltaico sugli interi impianti: le maggiorazioni previste per gli impianti fotovoltaici si applicano all'intero impianto e non solo ai moduli;
• Nuova procedura di fruizione e ruolo del GSE: il decreto introduce una nuova procedura per la fruizione degli incentivi, con un ruolo più centrale del Gestore dei Servizi Energetici (GSE).
Procedura di fruizione:
• Presentazione al GSE di:
o Certificazione ex ante (caratteristiche del progetto e risultati conseguibili);
o Comunicazione ex ante (descrizione e costo del progetto).
• GSE verifica la documentazione e trasmette al Ministero:
o Elenco delle imprese che hanno chiesto l'agevolazione;
o Importo del credito prenotato (se ci sono risorse disponibili).
• Aziende inviano al GSE comunicazioni periodiche sull'avanzamento dell'investimento.
• Il GSE determina l'importo del credito d'imposta utilizzabile (massimo prenotato).
• Al termine dell'investimento, l'impresa invia al GSE:
o Comunicazione di completamento;
o Certificazione ex post.
• GSE trasmette all'Agenzia delle Entrate;
o Elenco delle imprese beneficiarie;
o Ammontare definitivo del credito d'imposta.
• 5 giorni dopo la trasmissione, le imprese possono presentare il modello F24 per la fruizione del credito.
• Credito non utilizzato riportabile in avanti e utilizzabile in 5 quote annuali.
Controlli:
• GSE effettua controlli sui requisiti tecnici e sui presupposti per la fruizione del beneficio;
• In caso di indebita fruizione, il GSE informa l'Agenzia delle Entrate per l'accertamento fiscale.
Spese:
• Documentazione per dimostrare la congruità e la pertinenza delle spese sostenute.
Cumulo con altre agevolazioni:
• Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita'produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.
• Resta il divieto di cumulo con il piano Transizione 4.0 e con il credito d'imposta per la ZES Unica.
News 1 marzo 2024
Area geografica: Intero territorio nazionale
Apertura presentazione richieste agevolative: In attesa del decreto attuativo
Ambito: Consiglio ECOFIN 8 dicembre 2023, investimento n. 15 "Transizione 5.0" RePowerEU
Finalità
Il 26 febbraio 2023, il Governo italiano ha approvato il Decreto PNRR che introduce il Piano Transizione 5.0, un nuovo programma di incentivi, sotto forma di credito d’imposta, per la transizione digitale e green delle imprese. Il piano prevede 6,3 miliardi di euro di risorse per il biennio 2024-2025, con l'obiettivo di stimolare investimenti in beni strumentali, formazione e autoproduzione di energia.
Plafond
• 3.780 milioni per i beni strumentali;
• 1.890 milioni per autoconsumo e autoproduzione;
• 630 milioni per la formazione.
Le risorse saranno suddivise in parti uguali sul biennio 2024 – 2025.
Beneficiari
Tutte le imprese, senza distinzione di forma giuridica, settore, dimensione o regime fiscale, possono cogliere le nuove opportunità di crescita e sviluppo grazie alle provvidenze per i nuovi investimenti in strutture produttive ubicate in Italia.
Obiettivo: realizzare progetti di innovazione che conseguano una riduzione dei consumi energetici.
Sono escluse le imprese in difficoltà finanziaria o che hanno ricevuto sanzioni interdittive.
Investimenti ammissibili
Per accedere agli incentivi, le imprese devono effettuare investimenti (in attesa di conferma retroattività prevista per acquisti effettuati a partire dal 1 gennaio 2024) in:
• Beni strumentali materiali e immateriali nuovi previsti nel Piano Transizione 4.0 indicati negli allegati A e B (quest’ultimo dedicato ai software, viene ampliato per includere l’ammissibilità agli incentivi dei “sistemi di monitoraggio dei consumi energetici e dei software gestionali”), inseriti in un progetto di innovazione che consenta di ottenere una riduzione dei consumi energetici (obbligatoria la certificazione di interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura anche al di sotto del tetto di spesa di 300.000 euro).
Nell’ambito dei progetti di innovazione che conseguano una riduzione dei consumi energetici, superiori ad un importo di euro 40.000, sono inoltre agevolabili:
• Sistemi per l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili ad esclusione delle biomasse (per i moduli fotovoltaici sono ammessi quelli prodotti negli Stati membri europei con efficienza pari almeno al 21,5%);
• Formazione del personale sulle tecnologie per transizione digitale ed energetica.
Risparmio energetico
Per accedere al credito d'imposta, le imprese devono ottenere un risparmio energetico in TEP (Tonnellate Equivalenti di Petrolio) non inferiore al 3% dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata sul territorio nazionale o, in alternativa, non inferiore al 5% dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento.
Aliquote del Credito d'Imposta
L'aliquota del credito d'imposta varia in base all'entità del risparmio energetico conseguito e all'ammontare dell'investimento:
• 35-45% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro con risparmio energetico dal 3% al 10%.
• 15-25% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro con risparmio energetico dal 3% al 10%.
• 5-15% per investimenti oltre 10 milioni di euro con risparmio energetico dal 3% al 10%.
• Maggiorazioni per i pannelli fotovoltaici, prodotti negli Stati membri dell’Unione europea, del 120% con efficienza di cella pari almeno al 23,5% e del 140% purché composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem con efficienza di cella pari almeno al 24%.
Calcolo del Risparmio Energetico
Il risparmio energetico deve essere calcolato in TEP rispetto ai consumi dell'anno precedente all'investimento, al netto delle variazioni di volumi produttivi e condizioni esterne.
Per le imprese di nuova costituzione, il risparmio energetico sarà calcolato rispetto a uno scenario controfattuale (benchmark di mercato).
Per l’introduzione di processi nuovi in azienda si utilizzerà lo stesso criterio controfattuale della start up; mentre per l’introduzione di processi simili ad altri già presenti in azienda si utilizzerà un benchmark interno dietro indicazioni del decreto attuativo.
Autoproduzione e autoconsumo
Il Piano Transizione 5.0 prevede anche incentivi per l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia.
Le risorse per questo tipo di investimenti ammontano a 1,89 miliardi di euro e sono distribuite su due linee:
• Linea 1: Incentivi per l'acquisto di sistemi per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, con un'aliquota del credito d'imposta che va dal 40% al 63%;
• Linea 2: Incentivi per l'acquisto di sistemi per l'autoconsumo di energia, con un'aliquota del credito d'imposta che va dal 20% al 35%.
Formazione
Il Piano Transizione 5.0 prevede contributi anche per la formazione del personale sulle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.
Le spese per la formazione sono ammissibili fino al 10% degli investimenti effettuati nei beni strumentali e fino a un massimo di 300 mila euro (si applicheranno i criteri stabiliti nell’ultima edizione del credito formazione 4.0.)
Documentazione
Le imprese dovranno produrre:
• Certificazione ex ante (varrà come prenotazione risorse) ed ex post rilasciata da:
a) ESCo certificate ai sensi della norma UNI CEI 11352;
b) Esperti in gestione dell’energia (UNI CEI 11339);
c) Organizzazioni certificate ai sensi della norma UNI ISO 50001.
*Per le sole PMI è possibile inserire, sino alla concorrenza max. di 10.000 euro, il costo del certificatore.
• Comunicazione ex ante ed ex post al Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
• Certificazione del revisore dei conti per le spese ammissibili (per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile possono essere inserite sino alla concorrenza max. di 5.000 euro).
Vincolo mantenimento beni
I beni agevolati dovranno essere mantenuti in azienda per almeno 5 (cinque) anni.
In caso contrario, si procederà al “recapture”.
Fruizione dell'agevolazione
Compensazione del credito tramite F24 in un’unica rata entro il 31 dicembre 2025; qualora la capienza non sia sufficiente per scaricare il credito d’imposta maturato, sarà possibile recuperare la cifra eccedente, anche in cinque quote annuali di pari importo, successivamente a condizione che la prima quota venga utilizzata tramite F24 entro e non oltre il 31 dicembre 2025.
La fruizione non è automatica ed è subordinata al "provvedimento di concessione" del Ministero.
Cumulabilità
Il credito d'imposta Transizione 5.0 è cumulabile con altri incentivi, a condizione che il cumulo non superi il costo sostenuto.
Non è cumulabile con il credito d'imposta Transizione 4.0 o con il credito d'imposta per investimenti nelle ZES.
Decreto Attuativo
Un decreto attuativo, previsto entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto legge (31 marzo 2024), definirà le linee guida e i dettagli dei contenuti sopra riportati.